Ogni persona è libera di disporre del proprio patrimonio, per il momento in cui sarà passato a miglior vista, solo in parte. Tant’è che, per legge, l’asse ereditario, cioè l’insieme di tutti beni del defunto (mobili ed immobili, compresi soldi in banca, titoli, azioni, ecc…), presenta una parte detta “disponibile” – che ciascuno può destinare a chi vuole (ad una avvenente giovane ragazza, per esempio) – ed una parte detta “legittima”, destinata invece obbligatoriamente agli eredi considerati “necessari” (detti anche “legittimari”). Tra questi ultimi rientrano certamente moglie e figli.
L’ampiezza della quota disponibile rispetto all’altra dipende dal numero di eredi necessari. Nel caso proposto (moglie e due figli), gli eredi necessari sono tre: il testatore potrà dunque lasciare alla giovane ragazza solo ¼ del suo patrimonio; la restante parte andrà, obbligatoriamente, in parti uguali (per ¼ ciascuno) agli eredi necessari.
Un ultima precisazione: anche l’appartamento al mare donato alla giovane fanciulla, se pagato regolarmente con danaro del defunto, potrà rientrare nel calcolo post mortem delle quote ereditarie. In questo modo: se il valore del dono (che per legge è sempre inteso come anticipazione di eredità) è pari al quarto che le spetta, la giovane erede sarà già stata soddisfatta in vita dall’ereditando; se dovesse essere invece superiore al quarto, gli eredi legittimari potranno ricorrere al Giudice per ottenere dalla giovane il ristoro della lesione subita.