Rifiutarsi di soffiare equivale ad aver commesso la più grave delle (tre) ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcoolica: quella nella quale si supera il tasso di 1,5 g/l.
In tale caso, la legge prevede la confisca del veicolo, se di proprietà di chi guida. La stessa, identica, sanzione penale è prevista per chi si rifiuta di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro.
Pare un’ingiustizia? Ma se così non fosse, tutti coloro che avessero davvero bevuto troppo, la farebbero (quasi) franca solo rifiutando di soffiare.
Un avvertimento finale: attenzione! A voler essere fiscali, le forze dell’ordine, nei casi di ebbrezza così evidente da non esserci bisogno di ricorrere all’etilometro, potrebbero contestare contemporaneamente due diversi reati: quello di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi all’esame alcoolimetrico.
La Cassazione ha già detto che si può fare, perché le due ipotesi sono diverse (nel primo caso ti punisco perché guidi brillo; nel secondo perché non vuoi soffiare) e gli effetti pratici sono poco piacevoli: due reati contestati insieme significa… raddoppio delle sanzioni!