Varie leggi prevedono casi particolari in cui il lavoratore non può essere licenziato individualmente.
Esistono, per semplificare, due tipologie di licenziamento: quello individuale e il licenziamento collettivo. Quest’ultimo ha caratteristiche molto pesanti e preoccupanti per l’intera azienda e riguarda casi di grave crisi: può essere infatti disposto solo nelle aziende con più di 15 dipendenti, deve riguardare almeno 5 di loro ed ha, come presupposto di ammissibilità, solo due specifici casi previsti dalla legge (n. 223/91): riduzione, ristrutturazione o trasformazione aziendale oppure cessazione dell’attività d’impresa.
In questa sede trattiamo del licenziamento individuale, per rispondere al quesito. Lo dice l’aggettivo stesso, il licenziamento individuale riguarda, nella normalità dei casi, un singolo lavoratore subordinato. Può aversi, per iniziativa del solo datore di lavoro (perché se il dipendente è d’accordo si avrà mutuo recesso: art. 2118 c.c.), in due casi: per giustificato motivo o per giusta causa.
Senza entrare nel merito della casistica del giustificato motivo e/o della giusta causa di licenziamento individuale, i casi in cui è vietato il licenziamento del subordinato sono i seguenti:
a. quando il lavoratore si sposa (dalle pubblicazioni in Comune, fino ad un anno dal matrimonio)
b. quando la lavoratrice è in gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (salvo rari casi);
c. quando il lavoratore è chiamato alle armi (legge del 1953, speriamo sempre inapplicabile);
d. quando il lavoratore è discriminato per credo politico o religioso;
e. quando il lavoratore sottrae tempo al lavoro unicamente per partecipare ad attività sindacali.