
La rivoluzione in termini di controversie condiminiali sta per arrivare!
Il 21 marzo 2012, salvo improbabili proroghe o anticipazioni, entrerà in vigore la conciliazione obbligatoria anche in materia di condominio negli edifici (legge 28/2010).
Che cos'è?
La legge parla chiaro:
“Chi intende esercitare in giudizio un'azione (legale) relativa ad una controversia in materia di condominio (...) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale".
Cioè: se vuoi fare una causa al Condominio o il Condominio la vuol fare a te, prima di andare davanti a un giudice in 'toga', bisogna provare a trovare un accordo davanti a un mediatore professionale.
Questo vale sempre, per tutte le cause o i litigi condominiali.
Tranne in due casi:
- a) il procedimento per decreto ingiuntivo di pagamento;
- b) i procedimenti di nomina e revoca da parte del Giudice dell’amministratore di Condominio.
Il cittadino può rivolgersi direttamente al mediatore, perché non è necessario avere un avvocato né, tanto meno, fare tante carte bollate.
Perciò, la
consulenza legale online dell'avvocato on line potrà essere ancor più utile.