
L'avvocato on line che questa volta non si occuperà di una sentenza della corte di cassazione o di una situazione scaturita da una
consulenza legale on line.
In questo caso si tratta semplicemente di una news che riprende un tema già trattato qualche tempo fa, ovvero il
Canone Rai.
Cercando fra le note legislative collegate al canone televisivo, mi sono ritrovato davanti alla legge
n. 248 del 24 dicembre 2007 che, fra le altre cose, prevede l'abolizione del canone televisivo italiano ai soggetti di età pari o superiore ai 75 anni.
Ovviamente la prassi non è così immediata e per usufruire di suddetta agevolazione non basta aver conseguito l'età di 75 anni ma si devono avverare anche altre situazioni quali:
- aver compiuto 75 anni di età entro il 31 gennaio dell'anno in corso, nel caso si compiano 75 anni entro il 31 luglio, invece, si potrà chiedere l'esenzione per il secondo semestre;
- non convivere con altre persone, diverse dal coniuge, che possiedano un reddito proprio;
- godere (si fa per dire) di un reddito che, insieme a quello del coniuge, non superi i 6.713,98 € annui (farà fede il reddito dell'anno precedente).
L'esenzione dal canone Rai è anche retroattiva, così, se si rientrava nel parametri di esenzione già dal 2008 si potrà richiedere un rimborso della tassa pagata.
Il modulo di richiesta per l'esenzione ed il rimborso del canone televisivo è scaricabile direttamente dal sito dell'
agenzia delle entrate.
Una volta compilato il modulo basterà spedirlo con raccomandata presso l'indirizzo dell'agenzia stessa:
Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22 10121 – Torino (To)
Non proprio una consulenza legale on line, ma comunque una buona notizia soprattutto nel periodo di scadenza del canone televisivo.