10/01/2012

Bocciata la richiesta di adozione con riserve sull'etnia del bambino

Una sentenza della Corte di Cassazione del 28 dicembre 2011 che boccia la domanda di adozione di una coppia che aveva avviato le pratiche con un po' troppe pretese sulla natura del bambino.
La storia è quella di una coppia emiliana che nella domanda di adozione aveva espresso delle limitazioni, non rendendosi disponibili ad accogliere un bambino "di religione differente da quella cattolica, di etnia rom, figlio di pazienti psichiatrici e con qualche dubbio, non insormortabile, su un'eventuale affidamento di un bambino di colore". L'opposizione più ferma era quella sull'etnia rom motivata col timore di dover affrontare importanti "difficoltà di carattere che avrebbero reso difficile imporre la loro educazione".
Queste richieste hanno portato gli ermellini a rifiutare la richiesta di adozione da parte della coppia giudicata non idonea a farsi carico della responsabilità che un minore comporta. La motivazione nell'inadeguatezza dell'atteggiamento spaventato e difensivo della coppia che ha posto dei paletti dove "l'accettazione l'affidamento di un minore deve avvenire senza alcuna remora o riserva, presupposti necessari ad un buon incontro adottivo".
La sentenza 29424 della Corte Suprema di Cassazione è stata presa in linea con la legge 184/1983 che lascia al giudice valutare l'idoneità di entrambi i componenti della coppia di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
In caso di domanda di adozione, quindi, bisognerà tenere conto di questa sentenza o affidarsi ad una consulenza legale on line, che chiarisca i dettagli delle richieste di adozione.
 
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